Trento, 9 settembre 2010 
                        DISEGNO DI LEGGE 
            Modifiche alla legge provinciale 23.8. 1993, 
n. 20 in  materia di accompagnatore  
di media montagna e di territorio 
 
           Relazione 
                          Le professioni della montagna, di grandissima importanza per  le attività legate al turismo del Trentino, si sono evolute costantemente negli  ultimi anni. Dal 2008 anche in Trentino ha iniziato a muovere i primi passi la  figura dell’accompagnatore di territorio, una soluzione che venne individuata  per adeguare almeno in parte la nostra provincia al quadro nazionale e delle  altre regioni dove opera da anni la figura della guida di media montagna.  L’accompagnatore trentino è stato “incardinato” nel Collegio delle Guide  alpine, anche al fine di coordinare le attività tra questi due profili  professionali, ma dal dicembre 2008 è operativa anche l’associazione, alla  quale oggi aderiscono circa 120 iscritti, di cui circa 100 sono iscritti  nell’elenco speciale delle guide (che a loro volta superano il numero di 200). 
             La presenza degli accompagnatori ha arricchito l’offerta del  territorio ed ha coperto una serie di servizi in aree prima spesso non  adeguatamente coperte da altri professionisti.  
             Nel corso di questi primi anni di operatività sono peraltro  emerso alcuni limiti, anche in considerazione dei rapporti con le altre  regioni, alla luce della vigente legge quadro sulla professione di guida  alpina, ma anche delle prospettate modifiche che il governo intende apportare  all’intera normativa in materia di professioni della montagna, così come  delineate dallo schema di decreto già presentato nei mesi scorsi in sede di  Consiglio dei Ministri. 
                          Alla luce dell’esperienza e delle prospettate modifiche, il  Collegio delle Guide alpine del Trentino e l’Associazione accompagnatori di territorio  del Trentino, rappresentati dai rispettivi presidenti Walter Vidi e Nicola  Cozzio hanno chiesto alla Giunta provinciale, alla Commissione competente e ad  alcuni capigruppo che già in passato si sono occupati della materia di  intervenire legislativamente sull’impianto vigente. 
                      Il presente disegno di legge si compone dunque di un unico  articolo che sostituisce integralmente l’articolo 16 bis della legge  provinciale 23 agosto 1993, n. 20. Si introduce, con il nuovo articolo la  distinzione – pur nella comunanza di alcune funzioni – tra la figura  dell’accompagnatore di media montagna e dell’accompagnatore di territorio,  svincolando il primo dal limite altitudinale di 1800 metri fissato per il  secondo dalla legge vigente. Il passaggio tra accompagnatore di territorio e di  media montagna dovrà però avvenire tramite apposito corso ed il conseguimento  di una specifica abilitazione rilasciata dal Collegio delle guide alpine.  | 
           
   
  DISEGNO DI LEGGE 
               Art. 1
             
            L’articolo 16 bis della legge provinciale 23 agosto 1993 n.  20 è sostituito dal seguente: 
            “Art. 16 bis – Accompagnatore di media montagna e di  territorio 
            1. Ferme restando le attività oggetto delle altre  professioni turistiche secondo quanto previsto dalla vigente normativa, è  accompagnatore di territorio e di media montagna chi svolge per professione, e  limitatamente al territorio provinciale, anche in modo non esclusivo e non  continuativo, le seguenti attività: 
                          a) accompagnamento di persone in escursioni in ambiente  montano, attraverso sentieri e zone di particolare pregio naturalistico, con  l’esclusione di terreni innevati e ghiacciai e di tutti gli itinerari che  richiedono per la progressione l’uso di tecniche e materiali alpinistici,  fornendo elementi conoscitivi e informazioni riguardanti i luoghi attraversati; 
             b) accompagnamento di persone in visita ad ambienti o  strutture espositive di carattere naturalistico ed etnologico. 
             2. la figura dell’accompagnatore si articola in due gradi: 
                          a) accompagnatore di territorio: può svolgere l’attività di  cui al comma 1, lettera a) limitatamente al territorio provinciale e fino a  1800 metri di quota, e sui percorsi già concessi in deroga e iscritti  nell’apposito elenco approvato con determinazione del dirigente del servizio  provinciale competente in materia di turismo. 
                          b) accompagnatore di media montagna: può svolgere l’attività  di cui al comma 1, lettera a) senza limiti di quota purché abbia frequentato,  con esito positivo, l’apposito corso di specializzazione ed abbia conseguito la  specifica abilitazione rilasciata dal Collegio guide alpine. 
                          3. L’esercizio dell’attività di accompagnatore di media  montagna e di territorio è subordinato al possesso di apposita abilitazione che  si consegue mediante la frequenza di un ciclo formativo, il superamento dei  relativi esami e una valutazione positiva circa le modalità di esercizio della  professione, realizzata secondo un piano di formazione. 
                          4. L’articolo 10, commi 2 e 6, nonché gli articoli 16, 17,  18, 19, 20 e 47 si applicano anche agli accompagnatori di territorio.”. 
  
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